A seguito del consiglio comunale monotematico sull’igiene urbana svoltosi ieri sera, il consorzio Ambiente 2.0 ha diffidato il comune di Bisceglie dal voler procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la raccolta e trasporto rifiuti in favore della ditta Sangalli.
L’intricata vicenda giuridica che interessa il servizio igiene urbana del comune di Bisceglie parte dalla gara d’appalto realizzata su delega dell’Aro Bat 1 nell’ottobre 2015. L’appalto settennale per un importo di 47milioni venne aggiudicato alla Camassambiente Spa di Bari. Nel dicembre 2016 il comune di Bisceglie ha proceduto con il recesso contrattuale ai danni di Camassambiente dopo che a la ditta fu colpita da una interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Bari. Da qui quindi la decisione di affidare il servizio igiene urbana al consorzio Ambiente 2.0. Conseguentemente a questo passaggio di consegne la terza classificata alla gara d’appalto, la ditta Sangalli, proponeva a sua volta ricorso contro Ambiente 2.0 per la presunta mancanza di requisiti da parte del consorzio lombardo. Tar e Consiglio di Stato hanno dato ragione alla ditta Sangalli. A questo punto la ditta Ambiente 2.0, tramite i suoi legali, ha presentato istanza di autotutela al comune di Bisceglie dove dichiarava che la Sangalli fosse priva dei requisiti di moralità professionale per procedere all’affidamento del servizio. Secondo l’attuale gestore igiene urbana tale atto non ha avuto nessun riscontro da parte dell’amministrazione comunale biscegliese.
Nel consiglio comunale di ieri è emersa la volontà del comune a procedere all’aggiudicazione in favore della ditta Sangalli (salvo parere contrario Anac) e così il consorzio Ambiente 2.0 ha voluto ricordare come “l’affidamento del servizio a seguito dello scorrimento della graduatoria possa avvenire al verificarsi di due presupposti: che il candidato interpellato abbia accettato le medesime condizioni offerte dall’originario contraente; che il medesimo concorrente sia in possesso, al momento dell’affidamento (oltre che a quello di partecipazione alla gara) di tutti i requisiti di partecipazione”. Gli avvocati Mario Sannino e Marco Di Lullo sostengono quindi che “a quanto è dato sapere, non risultano sussistere alcuno dei presupposti suddetti. Sicchè, l’Amministrazione non può procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto all’ Impresa Sangalli”.
Altro aspetto importante da considerare è l’appello proposto da Camassambiente spa nei confronti del procedimento interdittivo. Secondo i legali di Ambiente 2.0: “in caso di accoglimento dell’appello la Camassambiente avrebbe titolo per richiedere l’affidamento del servizio e, in caso di intervenuto affidamento ad altro soggetto, per procedere alla richiesta risarcitoria nei confronti del Comune per impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato. E’ pertanto necessario attendere l’esito (imminente) del suddetto giudizio per assumere ogni determinazione in merito all’affidamento del servizio”.
Sulla scorta di questa motivazioni l’attuale gestore igiene urbana ha quindi: “diffidato il comune di Bisceglie in persona del legale rappresentante e per esso il Segretario generale, il Dirigente del settore finanziario, il Rup dal voler procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel comune di Bisceglie alla Società Sangalli e alla stipula del relativo contratto, in assenza dell’accertato impegno della concorrente Sangalli di accettare le medesime condizioni offerte dall’originario contraente e del possesso da parte della medesima impresa di tutti i requisiti di partecipazione alla gara”.
Ambiente 2.0 ha inoltre fatto sapere che in caso contrario è pronta a “tutelare la propria posizione giuridica innanzi alle competenti autorità anche per il risarcimento di danni e anche nei confronti del funzionario che lo ha cagionato”.