Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Ditta Mori Srl nei confronti della Salata 2.0 Srls e del Comune di Bisceglie. Si tratta dell’ennesimo capitolo legale legato alla vicenda dell’assegnazione in concessione del lotto di spiaggia S03.

Tutto è iniziato nell’aprile 2017 quando la ditta Mori srl, seconda classificata nella gara d’appalto dopo la Salata 2.0 Srls, aveva presentato ricorso al Tar Puglia contro l’aggiudicazione provvisoria del tratto di spiaggia alla ditta biscegliese. Secondo la ditta Mori, la Salata 2.0 srls avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver presentato un’offerta tecnica inaffidabile poiché redatta in fase antecedente alla pubblicazione del bando di gara. Inoltre, sempre secondo la ditta appellante, una pagina della relazione tecnica depositata dalla ditta vincitrice del bando non atteneva al tratto di spiaggia oggetto della gara. L’istanza cautelare e relativa sospensiva di aggiudicazione fu respinta sia da Tar che dal Consiglio di Stato.

 Il Comune di Bisceglie nel marzo 2018 ha poi proceduto all’aggiudicazione definitiva del lotto S03 alla Salata 2.0 srls, conseguentemente la Ditta Mori srl ha presentato ricorso al Tar che è stato respinto il 2 giugno 2018. Nel luglio 2018 la Ditta Mori srl ha deciso di ricorrere in appello in Consiglio di Stato anche contro questa nuova sentenza del Tar.

Il massimo grado della giustizia amministrativa si è quindi espresso proprio in questi giorni respingendo le doglianze della ditta Mori srl. Per quanto concerne la questione dell’offerta tecnica inaffidabile il Consiglio di Stato ha spiegato nella sentenza come: “non trovi conferma l’assunto secondo cui l’offerta tecnica della società La Salata 2.0 s.r.l.s. sarebbe stata redatta in data successiva alla pubblicazione del bando. La domanda di concessione, depositata unitamente all’elaborato tecnico, riporta pacificamente la data del 22 agosto 2016, laddove quella del 1 luglio 2016 considerata dall’appellante, viene riportata nello specifico riquadro data rilievo”. Per quanto riguarda invece la questione della pagina della relazione tecnica con riferimenti ad un altro lotto di spiaggia e ad un’altra ditta, anche il Consiglio di Stato ha sostenuto si tratti solo di un errore formale sottolineando inoltre che l’appellante non abbia dimostrato come “la suddetta pagina 35 fosse a tutti gli effetti, quanto a contenuto, un “corpo estraneo” all’offerta della società aggiudicataria”. Per quanto riguarda poi la doglianza della ditta Mori srl riguardo l’aggiudicazione definitiva effettuata dal comune di Bisceglie nei confronti della Salata 2.0 srls nel marzo 2018 il Consiglio di Stato ha sentenziato “l’inammissibilità in questa sede, trattandosi di motivi di censura non dedotti nel precedente grado di giudizio, ma introdotti per la prima volta in appello”. La ditta Mori srl è quindi stata condannata al pagamento delle spese legali nei confronti del Comune di Bisceglie e della Salata 2.0 srls.