Il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva del calendario venatorio regionale in attesa dell’udienza collegiale fissata a fine mese. Fino al prossimo 24 ottobre, quindi, l’avvio della stagione di caccia non è valido. Il ricorso, che era stato respinto in primo grado dal Tar, è stato presentato dall’associazione Verdi ambiente e società (Vas), secondo cui la delibera della giunta regionale, che fissava l’inizio della stagione di caccia il 15 settembre e il suo termine il 29 gennaio 2020, presenterebbe delle irregolarità relative alla mancata esecuzione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). 

Le indicazioni dell’Ispra, infatti, chiedono cautele speciali per alcune specie di volatili, in linea con le limitazioni temporali imposte dalla Commissione europea. Indicazioni, sostiene la onlus Vas, non rispettate dalla Regione. Il ricorso era stato inizialmente bocciato dal Tar in quanto il parere Ispra, reso nel caso di specie, ha “pacificamente natura obbligatoria ma non vincolante per l’Amministrazione regionale resistente, che, peraltro, nei punti in cui da esso si è discostata, lo ha fatto previa specifica istruttoria e dettagliata motivazione”.

Adesso arriva un ribaltamento della decisione da parte del tribunale amministrativo d’Appello, che motiva la propria decisione affermando che è “necessario approfondire, quantomeno nella sede cautelare collegiale ed in contraddittorio, i profili di adeguatezza dei motivi in base ai quali la Regione Puglia si è discostata da significativi rilievi critici del parere tecnico-scientifico dell’Ispra”. “La compromissione del patrimonio faunistico e dunque della biodiversità territoriale”, si legge nel provvedimento, “appare quale pregiudizio per sua natura non ristorabile, trattandosi della distruzione di esseri viventi”.