Con decorrenza immediata e fino al 7 settembre 2020 è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti e frequenti le sotto indicate località abitualmente affollate ed aventi spazi ristretti tali da rendere agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale:
- via La Spiaggia in considerazione della ristrettezza di tale strada al netto delle aree occupate dai dehors dei pubblici esercizi e dell’alta frequentazione che si registra quotidianamente nelle ore serali durante la stagione estiva – dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del giorno successivo;
- strade e piazze interne al Centro Storico cittadino in concomitanza con eventi e pubbliche manifestazioni organizzate all’interno dell’area circoscritta da via Frisari , via O Tupputi, Piazza Castello, Largo Purgatorio, via Cristoforo Colombo, via Trieste e via Trento – dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del giorno successivo solo in concomitanza di pubbliche manifestazioni;
- tratto di Corso Umberto ove si svolge il mercato giornaliero – dalle ore 09,00 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00;
- strade del quartiere Seminario ove si svolge il mercato settimanale del martedì (via Seminario, via Martiri di via Fani, viale Calace, via degli Artigiani, via Artigiani, via S. Cosmai, via Veneziani, via B. Colangelo, via Gentileschi) – nei soli giorni di martedì, dalle ore 07,00 alle ore 13,30.
È altresì fatto obbligo di indossare la mascherina alle fermate degli autobus durante l’operatività del servizio di trasporto pubblico locale Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Restano ferme le prescrizioni di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16.08.2020 che prevedono l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione anche in altre vie e spazi pubblici della città qualora dovessero comunque formarsi assembramenti pur di natura spontanea e/o occasionale e non sussistano le condizioni per poter mantenere la distanza interpersonale di un metro.
Si demandano alla Polizia Municipale agli altri Agenti della Forza Pubblica e al personale preposto per la vigilanza sanitaria dall’ASL / BT , i controlli per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento prevede sanzione da € 400,00 a € 3.000,00.