Con vivo rammarico, abbiamo appreso, a seguito della segnalazione di alcuni genitori, che il giorno 15/12/2022, nel plesso scolastico “Don Pierino Arcieri” di Bisceglie, si è svolta una visita ufficiale da parte del vescovo dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie Mons. Leonardo D’Ascenzo (leggi qui) con lo specifico intento di celebrare, con gli alunni della scuola, l’arrivo delle festività natalizie. Nulla in contrario, se non che tali celebrazioni si siano svolte durante l’orario di lezione contravvenendo, deliberatamente, al principio della laicità delle istituzioni (in questo caso, dell’istituzione scolastica)”. Parte così la nota a firma Felice Scaringella, Coordinatore Circolo UAAR (Unione degli Ateti e Angostici Razionalistici) Bat.

“Pertanto, in quanto associazione di tutela dei diritti dei non credenti, è stata premura dell’UAAR ricordare alla Dirigente del plesso scolastico, con relativa comunicazione, che:

– non tutti i bambini frequentanti l’istituto si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (in quanto figli di genitori non credenti o professanti altre fedi religiose);

– tale celebrazione, svoltasi durante l’orario di lezione, è risultata essere altamente discriminatoria nei confronti dei suddetti bambini che sono, tra le altre cose, costretti a svolgere attività alternative (magari in solitudine, anche se affiancati da un docente incaricato) quando il programma didattico prevede il normale svolgimento delle lezioni;

– esiste una normativa in merito, e relativa giurisprudenza, la quale non consente che, nelle scuole pubbliche statali, il normale svolgimento delle lezioni venga modificato al fine di realizzare celebrazioni di carattere confessionale; la programmazione di atti di culto è, infatti, consentita solo al di fuori dell’orario delle lezioni, come è chiaramente verificabile nelle leggi e nelle sentenze di seguito citate:

· d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione, che all’art. 311 fa divieto, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell’insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti;

 · la legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell’intesa con la Tavola Valdese, che all’art. 9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminati per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

· la legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all’intesa con le Comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12 aprile 1995, n. 116, relativa all’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n. 520, relativa all’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 8): le quali, con disposti analoghi, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;

· la sentenza del TAR per l’Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993, n. 250, che annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico;

· la sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478, che – dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico – ha annullato la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che «il Consiglio di Istituto … possa deliberare … di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell’art. 6, d.p.r. 416/74»; come da sentenza TAR per l’Emilia Romagna, n. 166 del 2016 e così ribadito nella sentenza del Consiglio di Stato del 27 marzo 2017, affinché sia legittima l’espletazione di un atto di culto è necessario che questo sia a partecipazione facoltativa e si collochi tassativamente al di fuori dell’orario scolastico.

“Ci troviamo, pertanto, costretti ad assistere, ancora una volta – continua Scaringella – all’aperta violazione di un principio costituzionale, quale appunto quello della Laicità dello Stato e delle Istituzioni, in favore di un servilismo clericale che, mascherato da “cultura delle tradizioni”, invade quotidianamente la vita dei cittadini, orientando forzatamente verso scelte (e stili di pensiero) che afferiscono solo ed esclusivamente il foro interno della persona, ma anche attraverso veri e propri atti di discriminazione delle minoranze non cattolicamente orientate, che fanno parte sempre e comunque della nostra società. Si aggiunga, inoltre, che tali attività, le quali potrebbero essere organizzate in orario extrascolastico, vengono svolte durante l’orario di programmazione delle normali attività didattiche, sottraendo comunque tempo per l’implementazione e la realizzazione dei relativi programmi. Ci auguriamo che tali episodi non debbano più accadere se proprio si vuole costruire una società equa e sempre più inclusiva. Quanto accaduto non resta un episodio isolato: la nostra associazione riceve, quotidianamente, segnalazioni relative a simili violazioni che vengono compiute in tutto il territorio nazionale e in tutti gli ambiti istituzionali. Nostro dovere sarà sempre quello di ricordare a chi ci governa, che il nostro Stato è laico e aconfessionale, e tali episodi non afferiscono alle cosiddette “cose di poco conto” o alle cosiddette “tradizioni”, in quanto a rimetterci sono sempre i cittadini, specie quelli appartenenti a minoranze quotidianamente discriminate”.