Domani, sabato 2 maggio, è fissata la consegna delle liste in vista delle elezioni regionali e comunali, nelle città e nei paesi in cui queste ultime sono previste. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani intanto nei giorni scorsi ha diffuso una circolare riguardante le regole e le prescrizioni da rispettare in ambito di propaganda elettorale e comunicazione politica, in vista delle elezioni regionali del prossimo 31 maggio.

La circolare si articola in 11 punti, esposti in maniera chiara e concisa. Qui di seguito una sintesi del documento, in fondo all’articolo il link per scaricare il documento completo.

  1. Divieto per le pubbliche amministrazioni si svolgere attività di comunicazione

“A far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. La circolare poi specifica che per “pubbliche amministrazioni” si intende gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari delle cariche pubbliche. Se candidati, i titolari di cariche pubbliche, possono svolgere attività di propaganda come liberi cittadini ed al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali ed ovviamente senza utilizzare mezzi, risorse, strutture o personale assegnati alle pubbliche amministrazioni per svolgere la loro funzione.

  1. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Le giunte comunali dal 33esimo al 31esimo giorno antecedente quello della votazione dovranno stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni. Nel caso specifico delle regionali in Puglia dovrano essere assegnati due distinti spazi: uno ai candidati alla carica di Presidente della Giunta ed uno alle liste circoscrizionali.

  1. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda

Dal venerdi 1 maggio 2015 sono vietati:

–          Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico

–          la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti

–          la propaganda luminosa mobile

Dal medesimo giorno possono tenersi riunione elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore

  1. Propaganda elettorale fonica sui mezzi mobili

Sempre dal 1 maggio in poi l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7 comma 2 della legge n.130/75: “l’uso di altoparlanti su mezzi mobili e’ consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello   precedente,   salvo diverse motivate determinazioni piu’ restrittive   adottate   da   parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti”. Comunque tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso si svolgo in più comuni del territorio, del Prefetto della provincia

  1. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1 maggio

Le manifestazioni indette per la ricorrenza del 1 maggio, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza, non costituiscono forme di propaganda elettorale. I manifesti vanno quindi apposti in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda

  1. Uso di locali comunali

Dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presente nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti a conferenze e dibattiti.

  1. Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedente le elezioni, per l’acquisto di materiale tipografico, per l’acquisto di spazi di affissione o di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti connessi alle manifestazioni si applica l’IVA del 4%.

  1. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino a tutto l’arco della campagna elettorale si applicano le disposizione della legge N. 28 del 22 febbraio 2000  (consultabile qui)

  1. Introduzione dei limiti delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

Articolo 13 legge 96/2012 (consultabile qui) .

10. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

A partire da Sabato 16 maggio 2015 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. L’attività di exit poll non è soggetta a particolari autorizzazioni, l’importante è che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

11. Inizio del divieto di propaganda

Dal sabato 30 Maggio 2015 fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorali entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

A questo link è possibile scaricare la circolare prefettizia originale ed in forma integrale: Circolare prefettizia regole propaganda elettorale