Il Tribunale del Riesame di Bari, tornando sui propri passi, oggi ha annullato l’ordinanza del gip del Tribunale di Trani che il 10 giugno scorso disponeva l’arresto ai domiciliari per il senatore Antonio Azzollini, nell’ambito dell’inchiesta sul crac della Casa Divina Provvidenza di Bisceglie. Era stata la V sezione penale della Cassazione, accogliendo il ricorso di Azzollini, ad annullare l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, che il 2 luglio 2015 aveva confermato gli arresti domiciliari per il senatore di Ncd in riferimento ai reati di induzione indebita, concorso in bancarotta fraudolenta aggravata e partecipazione ad associazione a delinquere.

In seguito alla decisione della Corte di Cassazione, il Tribunale del Riesame, in composizione diversa rispetto a quella dello scorso anno, è tornato a vagliare la questione e si è ripronunciato sulla misura cautelare disposta dalla Procura di Trani. I giudici del Riesame hanno rilevato la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Azzollini, sia per l’ipotesi della bancarotta fraudolenta della Cdp, sia per l’associazione a delinquere. Dall’esame dei documenti prodotti da accusa e difesa, i giudici non hanno ravvisato nemmeno la sussistenza delle esigenze cautelari per le restanti ipotesi di reato.

D’altronde le motivazioni della sentenza n.11919/2016 del 18/11/2015 della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione erano state già nette. “Nell’impostazione accusatoria accolta dal Tribunale”, si legge nella sentenza della Suprema Corte, “momento saliente della vicenda relativa all’intromissione dell’Azzollini e dei suoi acconti nella gestione della Congregazione è l’intervento dell’indagato alla seduta del consiglio direttivo nel corso del quale avrebbe indotto i vertici dell’ente a porlo sotto la sua sostanziale ‘tutela’. Sull’episodio la difesa aveva sottoposto ai giudici del riesame alcune obiezioni sulla tenuta del quadro indiziario di riferimento, costituito essenzialmente dalle dichiarazioni di Lo Gatto Nicolino e Lo Gatto Attilio e dagli elementi ritenuti idonei a riscontrarle. Obiezioni che sono state affrontate con intento liquidatorio, attraverso una motivazione non priva di manifeste illogicità e che sostanzialmente finisce per rivelarsi meramente apparente. In particolare erano state sottoposte all’attenzione dei giudici del riesame una serie di contraddizioni tra le dichiarazioni dei due presunti testimoni in merito all’epoca e al reale andamento della riunione nel corso della quale l’Azzolini avrebbe assunto ‘il potere’ in seno alla Congregazione, nonché con riguardo alle reazioni della Cesa e delle altre religiose intervenute. Episodio questo, val la pena ricordarlo, la cui ritenuta effettività nei termini descritti dal Lo Gatto Nicolino è stata valutata dai giudici del merito come principale riscontro della sua affermata attendibilità come fonte dell’accusa rivolta all’indagato di essersi impossessato della direzione di fatto dell’ente, esercitando tale potere attraverso uomini di propria fiducia. Sul punto il Tribunale ha sostanzialmente aggirato le obiezioni difensive”.

“Fondato è anche il quinto motivo (del ricorso, ndr) nella misura in cui lamenta, in relazione ai fatti di bancarotta contestati, l’erronea o immotivata attribuzione all’indagato della qualifica di amministratore di fatto della Congregazione”, avevano ancora scritto i giudici della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza.

Le motivazioni dei giudici saranno note solo tra 45 giorni. Intanto, nessun commento da parte di Azzollini. Il suo legale, l’avvocato Felice Petruzzella, conferma tuttavia che c’è grande soddisfazione per l’esito di stamattina.