Tra proteste, petizioni, lamentele e proposte l’argomento strisce blu continua a monopolizzare il dibattito dell’opinione pubblica biscegliese. Ci è giunta in redazione una missiva di un cittadino, che chiede di rimanere anonimo, in cui vengono chiesti chiarimenti al sindaco Spina circa le nuove aree di particolare rilevanza urbanistica istituite nel centro urbano. Una richiesta simile in tal senso era stata fatta anche dal meetup “Cittadini a cinque stelle in MoVimento” (leggi qui).  Abbiamo scelto di riportare interamente la lettera del cittadino:

“Egregio signor Sindaco,

la presente per chiedere alcune spiegazioni riguardanti i criteri utilizzati per l’ampliamento delle vie a “particolare rilevanza urbanistica” sulle quali è possibile ed è stata imposta la sosta a pagamento nella nostra città.

Premetto che personalmente condivido le finalità che sono state dichiarate in delibera n. 70/2016  e vedo favorevolmente la realizzazione della pista ciclabile sulla litoranea prevista nello stesso atto (leggi qui). Tuttavia mi metto anche nei panni dei concittadini che la pensano diversamente da me e che hanno visto da un giorno all’altro tutte le loro abitudini stradali “violentate” (mi passi il termine) da così tante ed improvvise strisce blu. Riporto di seguito i riferimenti normativi riguardanti l’argomento in questione al fine di dare la possibilità anche a chi è totalmente estraneo alla materia di comprendere meglio le norme alla base degli atti adottati  (in grassetto le parti salienti).

  • Codice della Strada, articolo 7, comma 8 attestante “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta …, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sostaTale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444  e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.  Comma 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.  Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.  I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma“;
  • Deliberazione di Giunta Comunale n. 496 del 19.06.1997 nella quale veniva istituita una Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica;
  • Delibera di giunta nr. 70 del 24/03/2016 “Tariffe per il servizio di parcheggi pubblici a pagamento su aree comunali per l’anno 2016”;
  • Delibera di giunta nr. 71 del 24/03/2016 che: istituisce una ulteriore Zona di Particolare rilevanza urbanistica  nel centro urbano e nel comprensorio turistico Salsello, prevede sul versante mare di via della Libertà (zona antistante il parcheggio Conca dei Monaci) e successivamente nel tratto stradale di via Pan U. Paternostro (da Largo Salsello a viale La Testa ) la realizzazione di una pista ciclabile a due corsie con larghezza di circa 3 metri (leggi qui);
  • Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 art. 2 (richiamato dal codice della Strada all’art. 7 sopra citato) che individua nelle Zone territoriali omogenee le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Sentenza del giudice di pace di Serravalle Scrivia  n. 320/13 con la quale sono state ritenute nulle le multe per le auto parcheggiate sulle strisce blu ove il Comune ha istituito laZru (Zona a rilevanza urbanistica) senza i presupposti necessari, ma solo con lo scopo di far cassa a scapito dei cittadini.

In sostanza l’obbligo di bilanciare le strisce blu con strisce “bianche” non sussiste più se una via o area viene dichiarata a “rilevanza particolare urbanistica”. Le chiedo, pertanto, cortesemente, di rendere noti i presupposti specifici che codesta amministrazione ha individuato in ogni singola strada definita di “Particolare rilevanza urbanistica” nelle delibera di giunta n. 71 del 24/03/2016.

In particolare, le chiedo di fornire quale è il carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (previsto dal Decreto interministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444 art. 2) che giustifica la “particolare rilevanza urbanistica”?

Quali sono state le “condizioni particolari di traffico” (rilevate nella delibera di giunta comunale che ne ha previsto l’istituzione) che hanno giustificato così tante nuove vie a particolare rilevanza urbanistici? Di quale entità deve esser il traffico, in quali orari si deve verificare affinché una strada  rientri nella suddetta classificazione?

Non sono un avvocato e potrei avere commesso errori interpretativi di norme e delibere, in questo caso me ne scuso, ma sarei comunque felice di vedere le mie domande evase dal mio sindaco.

La ringrazio in anticipo per la attenzione che eventualmente vorrà prestare alle domande suddette e la saluto cordialmente.

Un cittadino”