Ha avuto esito negativo il reclamo presentato dal Bisceglie Calcio, all’indomani della sconfitta per 1-0 in Coppa Italia (vedi link), incamerata sul campo del Nardò, in occasione della sfida secca dei trentaduesimi di finale dello scorso 28 settembre.
La società nerazzurra lamentava la posizione irregolare del neretino Alessandro Camisa, regolarmente schierato nella suddetta gara, che aveva collezionato un turno di squalifica nel corso della gara di Coppa Italia Lega Pro con la maglia del Lecce il 16 dicembre 2015, nonchè ultima apparizione del club leccese nella competizione.
Nella stagione 2016/17, però, il Lecce ha preso parte a tre gare della Tim Cup , manifestazione differente dalla Coppa Italia Lega Pro, senza che Camisa, poi passato in forza al Nardò, venisse schierato. Tale circostanza ha spinto il sodalizio nerazzurro ad avanzare il reclamo alla giustizia sportiva, ai sensi dell’articolo 19, commi 11.1 ed 11.3 del codice sportivo, secondo cui, come si legge nel comunicato n. 17 diramato dal Dipartimento Interregionale, “l’anzidetta squalifica andava scontata esclusivamente in Coppa Lega Pro a nulla valendo che, in costanza di tesseramento, il sodalizio LECCE S.p.a. abbia preso parte a tre gare della TIM CUP 2016/2017 senza che il calciatore Camisa Alessandro venisse mai schierato”.
Il giudice sportivo precisa che “le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. […] “, rilevando, però, che “la distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”.
Di conseguenza “il calciatore Camisa Alessandro aveva integralmente scontato la squalifica di una gara non avendo egli preso parte alla gara di TIM CUP 2016/17 Lecce c. Alto Vicentino del 30.7.2016 — prima delle tre disputate nella competizione dal LECCE S.p.a. — “
Per queste motivazioni il giudice sportivo ha respinto il reclamo del Bisceglie Calcio, confermando la sconfitta di Nardò e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia.