Il Comune di Bisceglie ha pubblicato il regolamento relativo alle possibili agevolazioni per i pagamenti, in seguito a ingiunzione, di tributi minori, sanzioni amministrative o canoni comunali non effettuati nel periodo tra il 2000 e il 2016.

Con l’entrata in vigore del decreto legge 193 del 2016 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) che prevede l’attuazione di tale regolamento, è perciò possibile regolarizzare un’eventuale posizione di debito con il Comune senza incorrere in ulteriori sanzioni.

Le entrate oggetto del regolamento sono le sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, le tasse su rifiuti e occupazione di suolo pubblico, le imposte di pubblicità, i diritti di pubblica affissione e i canoni di posteggio, per le quali sia stata emanata ingiunzione di pagamento.

Per fare richiesta di agevolazione al comune, sarà necessario presentare un’istanza formale entro il 1° giugno 2017 (la modulistica necessaria sarà presente entro venti giorni nell’apposita sezione all’interno del sito ufficiale del Comune), fornendo tutti i dati identificativi del debitore (nome e cognome o ragione sociale, data e luogo di nascita o costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione e l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto.

Nell’istanza, il debitore dovrà dichiarare l’eventuale pendenza di giudizi relativi al debito in oggetto, assumendo formalmente l’impegno di rinunciare allo stesso e non attivarne di nuovi.

Entro il 16 luglio 2017, il Comune dovrà comunicare l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, motivando eventualmente quest’ultimo. Per tutte le richieste accolte, l’Ente stesso dovrà specificare l’ammontare complessivo ed evenutalmente la suddivisione in rate: in caso di versamento unico, il debito dovrà essere estinto entro agosto 2017, nel caso vi siano due o tre rate entro aprile 2018, nel caso le rate siano quattro entro settembre 2018.

Solo per quanto riguarda le multe per violazione del codice della strada, il debitore dovrà pagare soltanto le somme ingiunte e gli interessi. Per quanto riguarda le altre tasse, invece, alle somme ingiunte e agli interessi andranno aggiunte le spese relative alla riscossione coattiva, quelle relative alla notifica di ingiunzione e quelle relative alle procedure cautelari o esecutive sostenute. Non sono previste, in questo senso, altre sanzioni.

Sono interessati dal regolamento anche i debiti già parzialmente estinti, purché il debitore sia in regola con i versamenti concordati con l’Ente tra il 1° dicembre 2016 e il 31 gennaio 2017. In tal caso, le sanzioni già pagate entro tale data non saranno comunque rimborsabili.

Per quanto riguarda, invece, i debiti che rientrano nella casistica specificata dalla legge 3 del 2012 (la cosiddetta “Legge sul sovraindebitamento”), che già godevano di agevolazioni in tal senso, gli importi andranno comunque corrisposti secondo il piano concordato tra debitore ed Ente.

Punto finale, ma non meno importante del regolamento, è quello relativo alle procedure cautelari ed esecutive in corso: il Comune, infatti, sospenderà i tempi di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme e non potrà avviare nuove azioni esecutive né proseguire con le procedure di recupero coattivo, a meno che non sia stato già emesso provvedimento in tal senso.

Per la versione integrale del regolamento clicca qui.