Un terreno, di circa mille metri quadri, occupato in via d’urgenza nel gennaio del 2000 ed irreversibilmente trasformato, per effettuare lavori di ammodernamento della strada provinciale 13 Bisceglie-Andria. Dopo 18 anni, pur essendoci ora la strada, deve essere restituito previa riduzione “in pristino”, ossia nello stato in cui era prima che fosse acquisito. Lo ha stabilito il Tar Puglia. La paradossale e ingarbugliata storia riguarda il proprietario (al 47%) di un fondo di Bisceglie difeso dallo studio legale di Biagio e Cecilia Lorusso.

Tutto parte, appunto, nel 2000 quando la Provincia di Bari, con una dichiarazione di pubblica utilità, acquisì d’urgenza il suolo per il lavori alla Sp13, ci spiega l’avv. Gianfranco Coppolecchia, partner dello studio legale Lorusso. L’ente però, nei cinque anni successivi, non emise il decreto di esproprio, come prevede la legge, rendendo di fatto l’acquisizione illegittima.

Di qui il ricorso della Com.Ete Srl, proprietaria del 47% del fondo. Ma nel frattempo, nel corso del tempo, è cambiato parecchio a livello burocratico ed istituzionale. Alla Provincia di Bari è subentrata la Città metropolitana di Bari e il contraddittorio è stato esteso alla Provincia Bat, che dal 2009 è diventata assegnataria della Sp13.

Dopo anni di carte bollate e udienze, a febbraio scorso il Tar Puglia ha emesso la sentenza stabilendo che “la mancata emanazione del decreto di esproprio ha comportato, oltre alla decadenza dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità, anche la perdita di efficacia del decreto di occupazione d’urgenza e, soprattutto, del vincolo preordinato all’esproprio”. Ma il Tar ha specificato anche che “il regime del bene non si è modificato e, dal punto di vista giuridico, a tutt’oggi non è intervenuta alcuna (illegittima) sottrazione della proprietà, da ristorare per equivalente” (ovvero con il pagamento in denaro). Non c’è dunque la perdita della proprietà e, di conseguenza, “va esclusa la fondatezza della domanda risarcitoria da perdita di proprietà”. I giudici amministrativi, però, stabiliscono che “tenuto conto della perdurante responsabilità per l’occupazione del bene, generatrice di danno patrimoniale, l’Amministrazione ha l’obbligo di procedere alla restituzione del bene, fatta salva la facoltà dell’autorità che utilizza il bene di ripristinare la legalità mediante l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante”. In sintesi: o la provincia Bat restituisce il terreno così com’era (soluzione del tutto improbabile visto che su quel fondo ora insiste la strada provinciale) o emana un provvedimento di acquisizione sanante, che prevede, come indennizzo, il pagamento della somma corrispondente al valore venale del terreno.

Il Tar, infine, ha demandato al tribunale ordinario la questione legata alla domanda relativa alla corresponsione dell’indennità da occupazione legittima. Il pasticcio burocratico ha avuto una svolta importante con la sentenza del Tar ma per la risoluzione definitiva della vicenda occorre ancora tempo. Dopo 18 anni.