L’appalto per il servizio Igiene Urbana del Comune di Bisceglie non può essere aggiudicato, a sancirlo è una determina della Ripartizione Amministrativa. Scorrendo la graduatoria di gara del 2016 gli uffici comunali hanno individuato cause ostative all’aggiudicazione praticamente in ogni ditta.

Dopo il recesso contrattuale con Camassambiente Spa, avvenuto a fine dicembre 2016 a seguito della notifica dell’interdittiva antimafia nei confronti della ditta barese, per Bisceglie si è aperto un complesso scenario fatto di ricorsi e battaglie legali tra le varie ditte in graduatoria con il fine accaparrarsi l’importante appalto. Il primo atto successivo al recesso contrattuale con la Camassambiente Spa da parte del comune è stato uno scorrimento della graduatoria e l’affidamento del servizio al consorzio stabile Ambiente 2.0 Scarl con le stesse condizioni contrattuali previste per Camassambiente Spa. A questo provvedimento ha fatto ricorso la terza classificata, la Sangalli Srl, che dopo una lunga querelle legale ha bloccato l’aggiudicazione ad Ambiente 2.0 per “mancanza dei requisiti”.

A questo punto si sarebbe dovuto procedere all’aggiudicazione proprio in favore della Sangalli Srl ma le altre ditte in graduatoria hanno sollevato nuove obiezioni provocando un vero e proprio effetto domino sull’appalto. Il comune di Bisceglie, dopo una lunga fase di verifica e ascoltando anche il parere dell’Anac e dell’avvocatura comunale in tema di precontenzioso, ha deciso di procedere all’esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto igiene urbana:

  • “la ditta Sangalli Srl per per violazione degli obblighi dichiarativi relativi ad inadempienze commesse in un appalto con il Comune di Monza dedotti dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez V n. 956 del 14.02.2018;
  •  l’ATI Tecknoservice srl ASV Raccolio (quarta classificata) per gravi illeciti professionali dalla stessa commessi in un appalto per servizi di igiene urbana presso il Comune di San Giorgio Jonico come dedotto dalla sentenza del TAR Puglia – Sez di Lecce n. 1147 del 23.10.2018 nonché dall’ordinanza del Tribunale Ordinario di Bari – sezione 4B – Sez Spec. In materia di impresa – n. R.G. 8513/2013, nonché per il non puntuale riscontro da parte della stessa ditta della richiesta formalmente avanzata dal Comune di Bisceglie di subentro nell’appalto alle medesime condizioni tecnico – economiche dell’aggiudicatario originario;
  •  la IGM Rifiuti Industriali Srl per violazione degli obblighi dichiarativi relativi ad inadempienze commesse in un appalto con il Comune di Siracusa dedotti dalla sentenza n.314/2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana”

Per evidenti motivi sanitari e di sicurezza il servizio igiene urbana non può essere sospeso, pertanto ora è attesa una nuova proroga contrattuale in favore di Ambiente 2.0, di fatto attuale gestore del servizio.