Lo scontro mediatico e giuridico tra il titolare del Bar Helsinki e il comune di Bisceglie va avanti senza esclusione di colpi. Alla base di tutta l’intricata vicenda legale vi è l’installazione del dehors, nella piazzetta ad angolo tra corso Umberto e via Lecce, e la successiva revoca dell’autorizzazione da parte del Comune di Bisceglie.
Dopo la sentenza del Tar del 14/11/2017, il comune di Bisceglie ha avviato le procedure per la rimozione della struttura esterna. L’avvocato Pietro Casella, legale del titolare del Bar Helsinki, confermando la volontà della sua parte di presentare ricorso in Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar (con richiesta al secondo organo di giustizia amministrativa di valutare la possibilità di un decreto di sospensione della provvisoria esecutorietà della pronuncia, in attesa della definitiva declaratoria sul merito), ha voluto diramare una nota con cui intende far chiarezza sull’intera vicenda giudiziaria.
Secondo l’avv. Casella, l’unico motivo per cui il Tar ha dato ragione al Comune, confermando la revoca dell’autorizzazione, starebbe nell’obbligo, sancito dalla legge (art. 20 del decreto legislativo n.285 del 30/4/92 richiamato dall’art. 10 del regolamento Tosap del Comune di Bisceglie), di lasciare libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri nei casi di occupazione di marciapiedi da parte di chioschi. “Pur avendo, questa difesa, contestato le misurazioni”, spiega il legale, “il Tar ha rilevato che nel punto della piazzetta in cui il marciapiede era stato tranciato per ricavare l’incavo in cui inserire il cassonetto dei rifiuti, non vi fosse la distanza dei due metri prevista dalla legge e questo a prescindere dal fatto che per legge i cassonetti fossero stati rimossi prima dell’installazione (per il cambiamento del sistema raccolta dei rifiuti), come sostenuto dalla linea di difesa del signor Rana (titolare del Bar, ndr), la quale aveva invocato di non esservi più di fatto ingombro per i pedoni”.
Un altro punto fondamentale su cui si basa la difesa dell’attività commerciale è proprio quello teso a dimostrare l’errore dell’ente pubblico nel fornire parere positivo all’istanza di installazione della struttura esterna presentata dal titolare del bar. Sulla questione, stando a quanto sostenuto dal legale, sarebbe ancora in corso un procedimento penale nei confronti dell’ex Sindaco Spina e del dirigente dell’area competente che ha firmato l’autorizzazione favorevole rilasciata al proprietario del bar Helsinki. A questo proposito il legale di Francesco Spina ci ha tenuto a sottolineare che nei confronti del suo assistito non pende alcun procedimento penale avendo il Pm formulato richiesta di archiviazione al Gip.
“Ci troviamo di fronte ad uno spettacolare paradosso amministrativo”, ha incalzato Casella tornando alla vicenda dell’autorizzazione del Comune e della successiva revoca. “L’amministrazione nel contestare la violazione dei due metri di distanza dal bordo del marciapiede al perimetro del dehors, ha anche accertato la illegittimità colposa di sé stessa nel concedere l’autorizzazione per l’installazione del gazebo”.
Casella afferma che nell’istanza presentata al comune dai suoi assistiti per il posizionamento della struttura esterna è indicato “un incavo rettangolare (quello preesistente per il cassonetto dei rifiuti) che non consente il rispetto della distanza di due metri dal bordo. Tale circostanza, come facilmente intuibile, era pregiudizio assoluto e imperativo per il rilascio del titolo concessorio, essendovi una violazione di Legge insormontabile. Per tanto gli organi comunali avrebbero dovuto esprimere un parere negativo al rilascio del permesso e invece “in data 18/7/2015 l’ufficio tecnico comunale esprime parere favorevole, in data 16/7/2015 esprime parere favorevole, ed in data 21/7/2015 il provvedimento di concessione è firmato dal dirigente e dal sindaco!”. Il legale stigmatizza poi l’operato della polizia municipale, che “prima dà il nulla osta per aver verificato il rispetto delle norme del codice della strada (i famosi due metri) e qualche mese dopo lo stesso organo và ad accertare e comminare la stessa violazione che prima aveva dichiarato non esserci!”.
L’avvocato Pietro Casella riassume la vicenda: “Ad ottobre del 2015, il titolare del bar, giovanissimo, felice e pieno di speranza e soprattutto autorizzato realizza il costosissimo investimento che avrebbe potuto cambiare l’andamento reddituale della propria attività. Ma, purtroppo per lui, e per vicende che saranno chiarite nelle sedi opportune, a distanza di tre mesi, e su impulso richiesto dell’ex sindaco Spina, comincia il calvario giudiziario e mediatico. Calvario e conseguenze che ci conducono fino ad oggi e che hanno letteralmente devastato sul piano umano, morale ed economico, non solo il giovane Rana ma l’intero nucleo familiare”.
“All’esito e per quanto detto”, spiega il legale, “con due distinte missive, abbiamo già richiesto al comune di ripristinare il marciapiede nella parte incava, cosa che dovrebbero fare a prescindere dal gazebo proprio per favorire la pedonalità ed evitare danni per l’incolumità pubblica. Così da eliminare il vizio dei due metri citato ed annullare conseguentemente in autotutela l’ordinanza di decadenza, onde consentire al sig. Rana di continuare ad esercitare l’attività del gazebo ed evitare una ingente azione di risarcimento per danni ed una denuncia nella sede penale che accerti, ove sussistenti, i reati sussumibili nel comportamento assunto da tutti i soggetti nella vicenda Helsinki, essendo chiaro che il provvedimento di concessione in favore dello stesso Rana era viziato ed illegittimo. Anche perché l’eventuale, ove accertato, risarcimento del danno, sarebbe come ovvio a carico dei cittadini, per colpa ed errore dei dirigenti ed amministratori su citati”.
In conclusione l’avvocato Pietro Casella si chiede come mai per altri bar biscegliesi non ci siano state le stesse contestazione e fa un esempio chiaro “un caso su tutti balza agli occhi in modo eclatante: quello della pasticceria in piazza San Giovanni Bosco che occupa non solo parte della piazzetta ma anche parte del manto stradale. Non vi è, anche in questo caso, un lampante, enorme, grossolano e vistoso ingombro e impedimento per la pedonabilità dei cittadini?”.