A partire dallo scorso 15 novembre e fino al 15 aprile 2017 sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. A comunicarlo in via ufficiale è l’Anas Puglia

Nel dettaglio, l’obbligo riguarda i seguenti tratti:
– SS 7 ‘Appia’, dal km 591,741 al km 627,250 (confine regionale – Palagiano);
– SS 17 ‘Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico’, dal km 273,379 al km 284,000 (confine regionale – Variante di Volturara);
– SS 17/Var ‘Variante di Volturara’, dal km 0,000 al km 14,250 (incrocio SP 145 ed innesto SS 17);
– SS 89 ‘Garganica’, dal km 105,300 al km 145,300 (Vieste – Mattinata, in provincia di Foggia);
– SS 89 dir/B ‘Garganica’, dal km 0,000 al km 11,832 (Bivio La Cavola – Monte Sant’Angelo (FG));
– SS 90 ‘Delle Puglie’, dal km 48,320 al km 67,200 (confine regionale – SP 113 a Monte Calvello (FG));
– SS 93 ‘Appulo Lucana’, dal km 16,000 al km 20,750 (Barletta – Canosa (BT));
– SS 96 ‘Barese’, dal km 55,790 al km 105,500 (Gravina – Palo del Colle, in provincia di Bari);
– SS 99 ‘Di Matera’, dal km 1,900 al km 10,420 (Altamura – confine regionale);
– SS 100 ‘Di Gioia del Colle’, dal km 18,000 al km 66,600 (Casamassima – innesto SS 7);
– SS 170 dir A ‘Di Castel del Monte’, dal km 0,000 al km 15,070 (Castel del Monte – Andria (BT));
– SS 172 ‘Dei Trulli’, dal km 1,400 al km 60,400 (Casamassima – bivio per Crispiano);
– SS 172/dir ‘Dei Trulli’, dal km 0,000 al km 12,250 (Locorotondo – innesto SS 16 Fasano);
– SS 272 ‘Di San Giovanni Rotondo’, dal km 11,100 al km 21,860 (SP 28 Pedegarganica – San Marco in Lamis), dal km 24,450 al km 29,750 (San Marco in Lamis – San Giovanni Rotondo) e dal km 33,350 al km 56,600 (San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo);
– SS 655 ‘Bradanica’, dal km 31,000 al km 40,865 (casello A16 di Candela – confine regionale).

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli.

Sanzioni e multe per chi non rispetta la norma
Circolare senza gomme invernali quando vige l’obbligo è punibile con una sanzione pecuniaria che varia in base al tipo di strada che viene percorsa: nei centri abitati è prevista una multa minima di 41 euro, mentre fuori da centri abitati si parte da un minimo di 84 euro. In autostrada la multa nel caso in cui si circoli senza dotazioni invernali quando è in vigore l’obbligo va da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro. Le sanzioni vengono applicate dopo 30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo. L’agente può anche intimare il fermo del veicolo fino a quando non sarà dotato di mezzi antisdrucciolevoli. L’inosservanza comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall’accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%.

Sanzioni più pesanti per chi, dopo un mese dalla scadenza del periodo in cui vige l’obbligo, circola ancora con gomme invernali con indice inferiore a quello indicato sul libretto. In questo caso parliamo di una multa che va da 422 a 1.682 euro e la sanzione accessoria del ritiro del libretto di circolazione con obbligo di revisione del veicolo. Il consiglio, per evitare brutte sorprese, è quello di acquistare gomme invernali con indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione: in questo caso è possibile circolare tutto l’anno senza incorrere in sanzioni. Attenzione però alle prestazioni su strada delle gomme invernali, che con le alte temperature si riducono notevolmente compromettendo la sicurezza.