Il Tribunale Amministrativo Regionale pugliese, sezione di Bari, si pronuncia a favore del Comune di Bisceglie in merito al ricorso presentato dalla ditta Bimar S.r.l. . Motivo del contendere tra la ditta di prodotti ittici e il comune è stato il mancato parere favorevole alla richiesta di permesso di costruire presentata nell’ottobre 2013 dalla Bimar S.r.l. . La ditta che ha una sua struttura a Bisceglie, in via Della Libertà 32, aveva presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di “un carroponte con struttura in acciaio coperta con pannelli fotovoltaici per la movimentazione di prodotti ittici su vasche di depurazione esistenti”. A dovere di cronaca è giusto ricordare che nell’estate 2013 la stessa ditta aveva visto sospendere la sua attività, con atto monocratico N.48/2013 a firma del Sindaco Spina, poiché “priva di autorizzazione alla scarico in mare delle acque reflue di stabulazione”
Il comune ha negato il permesso di costruire alla Bimar S.r.l. con nota n. 12107 del 25.03.2014 adducendo come motivazione il contrasto con alcune norme tecniche di attuazione del PRG biscegliese, nello specifico l’ente pubblico ha chiarito che l’area oggetto della richiesta è tipizzata come “Zona per attrezzature turistico – balneari” e il comune può autorizzare solo interventi di “lieve entità” e solo alle strutture produttive già preesistenti.
In sede di ricorso la Bimar S.r.l. ha obiettato la legittimità del provvedimento comunale sostenendo che l’intervento non avrebbe comportato alcun aumento volumetrico, avrebbe migliorato le condizioni igienico-sanitarie della struttura ed avrebbe addirittura limitato l’impatto visivo dello stabilimento nella zona. Di parere totalmente diverso il comune di Bisceglie che, in sede di udienza, ha ribadito le sue motivazioni aggiungendo che la struttura progettata avrebbe occupato un’area di ben 445 mq, di gran lunga superiore a quella esistente di 137 mq peggiorando cosi di fatto l’impatto visivo sulla zona
Il TAR si è espresso in favore del comune di Bisceglie sostenendo che le norme tecniche di attuazione del PRG sono chiare ed esplicite e che autorizzano l’azienda ad effettuare solo “interventi che risultino indispensabili e funzionali ad esigenze transitorie”. In pratica un’azienda già presente nell’area non può effettuare interventi di ampliamento della sua attività, sono infatti concessi solo interventi che consentano di mandare avanti l’attività preesistente alla tipizzazione della zona. Il progetto proposto dalla Bimar S.r.l. è risultato dalle perizie effettuate e dagli atti processuali come “in contrasto con le prescrizioni che disciplinano l’area, attesa la specifica tipizzazione impressa alla zona e ancora più non possiede il requisito del carattere transitorio”. Il TAR ha infine condannato la Bimar S.r.l. al pagamento di 3.000 euro in favore del comune di Bisceglie, oltre agli oneri accessori previsti per legge.
Viva la soddisfazione del primo cittadino Francesco Spina in merito al risultato ottenuto in sede giudiziaria dal comune: “Si tratta di un rilevante risultato giudiziario che pone un paletto inequivocabile alla volontà dei privati di cementificare in modo violento e irreversibile la costa biscegliese. Un altro punto a favore dell’Amministrazione Spina sulla salvaguardia dell’ambiente che prelude all’adozione di un Piano delle Coste che garantirà la tutela del territorio e la valorizzazione dell’ambiente costiero in senso turistico e culturale”