Il Decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021 estende l’utilizzo delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 (Green pass) in ambito scolastico, universitario e introduce l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Scuola
Fino al 31 dicembre chi entra nelle strutture del sistema nazionale di istruzione e di formazione deve possedere la Certificazione verde Covid-19. La misura si applica anche ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS).
Sono esclusi gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione (ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori) e le persone esentate dalla campagna vaccinale con certificazione medica redatta secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso della certificazione; nel caso in cui l’accesso sia dovuto a motivi di servizio o lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Università
Chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale universitario deve essere in possesso della Certificazione verde Covid-19.
I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il requisito con controlli a campione. Nel caso in cui l’accesso sia dovuto a motivi di servizio o lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Sono esentati coloro che risultano esonerati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie
Dal 10 ottobre è introdotto l’obbligo della vaccinazione contro il coronavirus per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavoro.
La misura non si applica alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.