La Giunta Regionale ha decretato la proroga automatica fino al 30 settembre 2020 della validità dei codici di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito, rilasciati a seguito di autocertificazione resa nel corso del 2019, in scadenza al 31 marzo 2020. La proroga si applica ai seguenti codici di esenzione:
- Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01);
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02);
- Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03);
o Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04); - Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94);
- Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E95);
- Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).
I codici E03 e E04 valgono per l’esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci;
I codici E01 e E02 valgono per l’esenzione per visite ed esami specialistici;
I codici E94, E95 e E96 valgono per l’esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci.
Tale proroga è utile a evitare che i cittadini debbano presentarsi negli uffici delle Asl territoriali per rendere l’autocertificazione nel caso non siano presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente dall’Agenzia delle Entrate per il tramite del sistema Tessera Sanitaria, evitando il rischio di assembramenti e affollamenti che non consentono il rispetto della distanza prevista come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus.
Non è quindi necessario recarsi al distretto socio-sanitario per il rinnovo dell’esenzione né per ottenere l’attestato di esenzione. I codici di esenzione sono gestiti in modalità telematica e sono disponibili in automatico ai medici in fase di prescrizione.
“Resta fermo che l’assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell’attestazione di esenzione all’atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)”, è trascritto sul sito sanita.puglia.it
“I cittadini che vogliono rendere comunque l’autocertificazione al fine di avere un attestato di esenzione valido fino al 31 marzo 2021 possono usare il servizio online disponibile accendendo al sistema TS. Per informazioni su tale servizio visitare il portale regionale della salute”, concludono i responsabili.