I consiglieri comunali di opposizione Vincenzo Amendolagine, Enrico Capurso, Franco Napoletano, Giorgia Preziosa, Alfonso Russo, Mauro Sasso e Francesco Spina hanno inviato a mezzo Pec un’interrogazione con richiesta di risposta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Segretaria Generale. Con l’interrogazione si richiede all’Amministrazione di chiarire se il gestore del servizio di igiene urbana possieda effettivamente i requisiti generali e speciali d’appalto.
“L’interrogazione si è resa necessaria – si legge nella nota – a seguito di recenti pronunce del TAR Piemonte e del Consiglio di Stato che hanno disposto l’annullamento in via definitiva della Determina di aggiudicazione di una procedura di gara – con seri profili di analogia con quella bandita dal Comune di Bisceglie nel 2019 – indetta dal Consorzio Albese Braidese e che è stata aggiudicata nel gennaio 2019 proprio al RTI composto da Energetikambiente srl e Pianeta Ambiente Soc. Coop”.
Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del TAR Piemonte, ribadendo:
– che sussiste “continuità imprenditoriale” fra Aimeri Ambiente srl affittante d’azienda/socio unico della società Energetikambiente srl. Una continuità che, secondo la giustizia amministrativa, risulta oggettivamente dagli atti acquisiti nel giudizio;
– che la società Aimeri Ambiente srl è stata attinta, in passato, da risoluzioni e da applicazioni di clausole penali nell’ambito di contratti con altre Pubbliche Amministrazioni;
– che Energetikambiente srl non ha posto in essere misure di self-cleaning, idonee a recidere l’oggettivo nesso di continuità e dipendenza imprenditoriale che la lega all’affittante d’azienda/partecipante totalitaria.
“Alla pronuncia della Giustizia Amministrativa si aggiunge anche – prosegue la nota – la determinazione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Caserta che nell’ambito della Procedura aperta per l’Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero smaltimento nel Comune di Caserta (analoga, anche in questo caso alla procedura di gara espletata dal Comune di Bisceglie) ha disposto “la revoca dell’aggiudicazione in danno di Energetikambiente s.r.l. e la sua contestuale esclusione dalla procedura di gara” perché a carico dell’aggiudicatario sarebbe emersa l’insussistenza del requisito partecipativo (art. 80 comma quarto, Dlgs 50/2016) con particolare riferimento alla grave violazione degli obblighi di pagamento di tasse e/o imposte e/o contributi accertata a carico del socio unico dell’Energetikambiente, Aimeri Ambiente srl”.
I consiglieri interroganti, alla luce degli atti citati e di altre risultanze e documenti riportati nell’interrogazione e allegati alla stessa, hanno quindi chiesto all’Amministrazione di chiarire:
– se la Commissione di gara, all’epoca dell’aggiudicazione della Gara ponte per i servizi di igiene urbana a Bisceglie, abbia proceduto e in che termini alla verifica della sussistenza di comportamenti in contrasto con l’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 dell’impresa Aimeri Ambiente Srl., in quanto alla luce delle molteplici considerazioni esposte nell’interrogazione (vedi: Sentenza TAR Piemonte, Sentenza del Consiglio di Stato, Determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Caserta) gli stessi dovevano essere oggetto di specifica valutazione e motivazione da parte della Stazione appaltante. Tale quesito si è reso necessario considerata la totale assenza sia nel provvedimento di ammissione alla gara, sia nei verbali ad esso allegati di valutazioni del Comune di Bisceglie su tali circostanze;
– se l’Amministrazione, nel caso i requisiti di carattere generale e speciale, non siano stati verificati in fase di ammissione alla gara, per riscontrarne la sussistenza, intenda avviare un’ulteriore fase istruttoria a garanzia dei profili di legittimità e liceità dell’aggiudicazione della procedura di gara;
– quale sia la posizione antimafia di Energetikamabiente (visto che la posizione della stessa nella Whitelist della prefettura di Milano risulta “in corso di aggiornamento” dal 2016) e se l’Amministrazione disponga di elementi o certificazioni ulteriori rispetto a quelli sopra rappresentati a conferma del possesso della certificazione antimafia dell’Aggiudicatario l’appalto;
– se a giudizio dell’Amministrazione sia ravvisabile la necessità di procedere ad un’ulteriore fase di verifica alla luce degli elementi esposti e delle sentenze in via definitiva sopravvenute e se, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Codice degli appalti, sia ravvisabile l’ipotesi di risoluzione del contratto sottoscritto dal Comune di Bisceglie in data 4 dicembre 2019 con la RTI Energetikambiente (Società a socio unico Aimeri Ambiente) – Pianeta Ambiente.
Ad integrazione di questa interrogazione, i deputati del Movimento 5 Stelle Anna Macina e Giuseppe D’Ambrosio hanno depositato un’interrogazione parlamentare rivolta al Governo con cui si chiede di far luce sulla vicenda esposta nell’interrogazione dei consiglieri biscegliesi e che riguarderebbe anche i Comuni di Monopoli e Carovigno. In particolare i due parlamentari hanno chiesto nella loro interrogazione di chiarire la reale posizione antimafia di Aimeri Ambiente e di Energetikambiente e di conoscere:
– quali azioni il Ministero dell’Interno e il Governo intendano intraprendere per accelerare le fasi di rilascio delle certificazioni antimafia da parte delle Prefetture;
– se il Governo intenda predisporre adeguati accorgimenti normativi affinché la certificazione antimafia sia requisito indispensabile per l’ammissione alle gare medesime, specialmente nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti.