Il Comune di Bisceglie ha annunciato un giro di vite contro i rischi derivanti dall’uso, spesso incosciente, dei fuochi pirotecnici durante le festività natalizie.
Con l’ordinanza sindacale 284/2016, emessa lunedì 19 dicembre, il primo cittadino Francesco Spina ha vietato, dal giorno di emissione dell’ordinanza stessa fino a domenica 8 gennaio, la vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi artificiali classificati nelle categorie IV e V, cioè quelli di medie dimensioni e quelli professionali.
L’esigenza di tale divieto nasce dal timore, tante volte divenuto tragica realtà in passato, che i fuochi artificiali possano provocare incidenti a persone, animali e cose, vista la leggerezza con la quale, a volte, vengono utilizzati i botti di fine anno e visto che le campagne di sensibilizzazione degli anni scorsi si sono dimostrate, si legge nell’ordinanza, “inefficaci”.
Ѐ dunque vietata, nello specifico, la vendita di fuochi con effetto scoppiante, crepitante o fischiante (come, ad esempio, i petardi), mentre sono esclusi dal divieto fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose.
Sono inoltre vietati l’utilizzo dei fuochi banditi in luogo pubblico o privato, la cessione a qualunque titolo ai minori di 18 anni, e l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei fuochi vietati da parte dei minori di 14 anni.
A partire dalle 20 di sabato 31 dicembre, sempre fino all’8 gennaio, saranno altresì vietati l’utilizzo di fuochi medi e professionali senza le opportune licenze e autorizzazioni, nonché la concessione di aree o strutture private per l’utilizzo di fuochi anche da parte di terzi.
Il primo cittadino ha raccomandato inoltre alla cittadinanza di acquistare i fuochi artificiali esclusivamente all’interno di esercizi commerciali autorizzati, di non raccogliere (né tantomeno provare a riaccendere) botti inesplosi e di vigilare sull’eventuale acquisto o utilizzo di fuochi da parte dei minori, per scongiurare ogni pericolo dovuto ad un utilizzo improprio o maldestro dei fuochi stessi.
Previste, per chi non rispetterà i divieti sopra citati, sanzioni che andranno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro. L’inosservanza dei divieti da parte dei titolari di licenza amministrativa per l’utilizzo dei fuochi sarà inoltre punita con la sospensione della licenza stessa per dieci giorni.